Avvertenza:
  Il   testo   aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  -  ai  sensi  dell'art.  11, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  di
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare  la  lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate
con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni,  sia  di  quelle
richiamate  nel  decreto  stesso  trascritte  nelle  note.    Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
  Nel  decreto  legislativo,  il cui ultimo testo aggiornato e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  - n. 45 del 24 febbraio 1994, sono state inserite le
modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta  Ufficiale  dell'8
aprile  1998  (decreto  legislativo 18 novembre 1993, n. 470, decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,  legge  23  dicembre  1994,  n.
724,  decreto-legge  12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge  11  luglio  1995,  n.  273,  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 luglio 1995, n. 316, decreto-legge 28
agosto 1995, n. 361, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge  27 ottobre 1995, n. 437, decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254,
convertito con modificazioni dalla legge  11  luglio  1996,  n.  365,
legge  15  marzo  1997,  n. 59, legge 15 maggio 1997, n. 127, decreto
legislativo 4 novembre 1997, n.  396,  decreto  legislativo  6  marzo
1998,  n.  59, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e sono state
evidenziate in neretto le modifiche apportate dai decreti legislativi
6  marzo  1998,  n.  59,  e  31  marzo  1998,   n.   80   (pubblicati
rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - del 26
marzo 1998, n. 71, e nel supplemento ordinario n. 65/L alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 80, dell'8 aprile 1998).
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  Per  le  disposizioni  transitorie  e  finali  relative  al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  introdotte  dal  decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 80, si veda il testo di tale ultimo
provvedimento ripubblicato in  questo  stesso  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 1.    Le    disposizioni    del    presente   decreto   disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di  lavoro  e  di  impiego
alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle Regioni e delle Province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della  Costituzione  (a),
al fine di:
  a)  accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della  Comunita'
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici;
  b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica;
((c)  realizzare  la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche  amministrazioni,  curando  la  formazione  e  lo  sviluppo
professionale  dei  dipendenti,  garantendo  pari  opportunita'  alle
lavoratrici  ed  ai  lavoratori  e  applicando  condizioni   uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato (b).))
 2.   Per   amministrazioni   pubbliche   si   intendono   tutte   le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti  e  scuole  di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le  Regioni,  le
Province,  i  Comuni,  le  Comunita'  montane,  e  loro  consorzi  ed
associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  Istituti  autonomi
case  popolari,  le  Camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici   non
economici  nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 3. Le  disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo 117 della Costituzione (c). Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto  delle
peculiarita'   dei  rispettivi  ordinamenti.  I  principi  desumibili
dall'articolo 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421  ((  (d)  e
dall'articolo  11,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e) (f)
)), costituiscono altresi', per le Regioni a statuto  speciale e  per
le  province  autonome di Trento e di  Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
  (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  97,  primo  comma,  della
Costituzione:    "Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialita' dell'amministrazione".
  (b) Lettera sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo della lettera c) sostituita:
   "c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro  pubblico  con
quella del lavoro privato.".
  (c) Si trascrive il testo dell'art. 117 della Costituzione:
   "Art.  117.  -  La  regione  emana  per  le seguenti materie norme
legislative nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalle
leggi  dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto
con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
   ordinamento degli uffici e degli  enti  amministrativi  dipendenti
dalla regione;
   circoscrizioni comunali;
   polizia locale urbana e rurale;
   fiere e mercati;
   beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
   istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
   musei e biblioteche di enti locali;
   urbanistica;
   turismo ed industria alberghiera;
   tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
   viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
   navigazione e porti lacuali;
   acque minerali e termali;
   cave e torbiere;
   caccia;
   pesca nelle acque interne;
   agricoltura e foreste;
   artigianato.
  Altre materie indicate da leggi costituzionali.
  Le  leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere
di emanare norme per la loro attuazione".
  (d) La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo  per
la  razionalizzazione  e  la revisione delle discipline in materia di
sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
territoriale".  Si riporta il testo del relativo art. 2:
  "Art.  2  (Pubblico  impiego).  - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato a emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti
al  contenimento, alla razionalizzazione e al controllo  della  spesa
per      il   settore   del   pubblico   impiego,   al  miglioramento
dell'efficienza   e   della   produttivita',   nonche'    alla    sua
riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
   a)  prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al
perseguimento  degli  interessi  generali  cui   l'organizzazione   e
l'azione  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle  amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e
26,  primo  comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati  mediante
contratti   individuali   e   collettivi;  prevedere  una  disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del  regime
attualmente  in  vigore  nel settore pubblico con quello stabilito in
base al presente articolo; prevedere nuove  forme  di  partecipazione
delle  rappresentanze  del  personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
   b) prevedere criteri di rappresentativita'  ai  fini  dei  diritti
sindacali   e   della   contrattazione   compatibili   con  le  norme
costituzionali; prevedere strumenti per la  rappresentanza  negoziale
della  parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito
organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto  alla
vigilanza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo,  corredata
dai  necessari  documenti  indicativi  degli  oneri  finanziari,  sia
trasmessa dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo
o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni,  decorso
il  quale  l'autorizzazione  si  intende rilasciata; prevedere che la
legittimita'  e  la  compatibilita'   economica   dell'autorizzazione
governativa  siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un  termine  certo,  decorso  il  quale  il
controllo si intende effettuato senza rilievi;
   c)   prevedere   l'affidamento   delle   controversie   di  lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica  la  disciplina  di
cui  al  presente  articolo,  escluse  le controversie riguardanti il
personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da  1)
a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario
secondo  le  disposizioni  che  regolano  il  processo  del lavoro, a
partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione  del  decreto
legislativo   e   comunque   non  prima  del  compimento  della  fase
transitoria di cui alla lettera a);  la  procedibilita'  del  ricorso
giurisdizionale  resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce  mediante
verbale  costituente  titolo  esecutivo.  Sono  regolate  con  legge,
ovvero, sulla base della  legge  o  nell'ambito  dei  principi  dalla
stessa  posti,  con  atti  normativi  o  amministrativi,  le seguenti
materie:
   1) le responsabilita' giuridiche attinenti  ai  singoli  operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
   2)   gli   organi,  gli  uffici,  i  modi  di  conferimento  della
titolarita' dei medesimi;
   3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
   4) i procedimenti di  selezione  per  l'accesso  al  lavoro  e  di
avviamento al lavoro;
   5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni  complessive  di  ciascuna  qualifica  sono
definite    previa   informazione   alle   organizzazioni   sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
   6) la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e  l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca;
   7)  la  disciplina  della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e  i  casi  di  divieto  di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
  d)  prevedere  che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti  parita'  di
trattamenti  contrattuali  e  comunque  trattamenti  non  inferiori a
quelli prescritti dai contratti collettivi;
  e)  mantenere  la  normativa  vigente,  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,   per   quanto   attiene   ai   magistrati   ordinari  e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale
militare e delle  Forze  di  polizia,  al  personale  delle  carriere
diplomatica e prefettizia;
  f)  prevedere  la  definizione  di  criteri  di  unicita'  di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica
e prefettizia e le relative modalita' di accesso;  prevedere  criteri
generali  per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la
garanzia di specifiche obiettive capacita'  professionali;  prevedere
una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche
dirigenziali  di primo livello anche mediante norme di riordino della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche  in  relazione
alla  funzione  di  accesso,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico del
bilancio dello Stato,  prevedendo  figure  di  vertice  con  distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
  g) prevedere:
   1)  la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di
direzione amministrativa; l'affidamento ai  dirigenti  -  nell'ambito
delle  scelte  di programma degli obiettivi e delle direttive fissate
dal titolare dell'organo  -  di  autonomi  poteri  di  direzione,  di
vigilanza  e  di  controllo,  in  particolare  la gestione di risorse
finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio,  la
gestione  delle  risorse  umane e la gestione di risorse strumentali;
cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza  al
pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
   2)   la   verifica  dei  risultati  mediante  appositi  nuclei  di
valutazione composti da  dirigenti  generali  e  da  esperti,  ovvero
attraverso    convenzioni    con   organismi   pubblici   o   privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
   3) la mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,  nonche'  la
rimozione  dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
   4) i tempi  e  i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni  pubblica
amministrazione,   degli   organi  e  degli  uffici  dirigenziali  in
relazione alla  rilevanza  e  complessita'  delle  funzioni  e  della
quantita'  delle  risorse  umane, finanziarie, strumentali assegnate;
tale individuazione dovra' comportare  anche  eventuali  accorpamenti
degli  uffici  esistenti;  dovranno  essere  previsti  i  criteri per
l'impiego e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai
sensi della presente norma;
   5)  una apposita, separata area di contrattazione per il personale
dirigenziale non  compreso  nella  lettera  e),  cui  partecipano  le
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale e le organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;  la
definizione   delle   qualifiche   dirigenziali   e   delle  relative
attribuzioni; l'istituzione  di  un'area  di  contrattazione  per  la
dirigenza  medica,  stabilendo  che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  h)  prevedere  procedure  di  contenimento  e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali,  per
ciascun  comparto  e  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere,
nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed
enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per  il  personale,  a
pre-ventivo  e  a  consuntivo;  prevedere  la revisione dei controlli
amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli  sugli  atti
fondamentali   della   gestione   ed   assicurando   l'audizione  dei
rappresentanti   dell'ente   controllato,   adeguando   altresi'   la
composizione  degli  organi  di  controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso;
  i) prevedere che la struttura  della  contrattazione,  le  aree  di
contrattazione  e  il rapporto tra i diversi livelli sono definiti in
coerenza con quelli del settore privato;
  l) definire procedure e  sistemi  di  controllo  sul  conseguimento
degli  obiettivi  stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul
contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal
Governo e dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di prorogare
l'efficacia  temporale   del   contratto,   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione  parziale  o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di  valutazione
della   spesa  relativa  al  pubblico  impiego  istituito  presso  il
Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  dall'art.  10  della
legge  30  dicembre  1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o  delle   organizzazioni   sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi  di  quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione  dei  costi  del
lavoro   pubblico  sulla  base  delle  rilevazioni  effettuate  dalla
Ragioneria generale dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di  statistica;  per  il  piu'
efficace perseguimento di tali obiettivi,  realizzare  l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
  m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui  per  effetto  di decisioni
giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego
ecceda i  limiti  prestabiliti  dal  Governo,  che  il  Ministro  del
bilancio  e  della programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione  delle
sentenze  esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza  una  nuova  disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
  n)  prevedere  che,  con riferimento al settore pubblico, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo  di  mansioni
superiori  non  attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva
delle stesse, che  sia  consentita  la  temporanea  assegnazione  con
provvedimento  motivato  del dirigente alle mansioni superiori per un
periodo non eccedente tre mesi  o  per  sostituzione  del  lavoratore
assente  con  diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il  riconoscimento  del   diritto   al   trattamento   corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle
mansioni  superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e
modalita' di detta assegnazione;
  o) procedere alla  abrogazione  delle  disposizioni  che  prevedono
automatismi  che influenzano il trattamento economico fondamentale ed
accessorio,  e  di  quelle  che   prevedono   trattamenti   economici
accessori,  settoriali,  comunque  denominati,  a  favore di pubblici
dipendenti  sostituendole   contemporaneamente   con   corrispondenti
disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di collegare
direttamente tali trattamenti  alla  produttivita'  individuale  e  a
quella   collettiva   ancorche'   non   generalizzata   ma  correlata
all'apporto   partecipativo,   raggiunte   nel   periodo,   per    la
determinazione  delle  quali  devono  essere  introdotti  sistemi  di
valutazione e  misurazione,  ovvero  allo  svolgimento  effettivo  di
attivita'  particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la  salute;  prevedere  che
siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti economici fondamentali ed
accessori  in  godimento  aventi  natura  retributiva   ordinaria   o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o  ente;  prevedere  il principio della responsabilita' personale dei
dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
  p)  prevedere  che  qualunque  tipo  di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente
predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,  ente,
societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della
legge  30  dicembre  1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei
decreti legislativi di cui  al  presente  articolo,  siano  tenuti  a
comunicare   alle   amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
medesimo  gli  emolumenti  corrisposti  in  relazione   ai   predetti
incarichi,   allo   scopo   di   favorire   la   completa  attuazione
dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
  q) (abrogata);
  r) prevedere, al fine di assicurare la migliore  distribuzione  del
personale  nelle  sedi  di  servizio sul territorio nazionale, che le
amministrazioni e gli enti pubblici non  possano  procedere  a  nuove
assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in
caso  di  mancata  rideterminazione delle piante organiche secondo il
disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso
di accertata possibilita' di copertura  dei  posti  vacanti  mediante
mobilita'   volontaria,   ancorche'   realizzabile  a  seguito  della
copertura del fabbisogno di  personale  nella  sede  di  provenienza;
prevedere  norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi  temporanei  di  permanenza  dei  dipendenti   pubblici   in
determinate  sedi,  stabilendo  in  sette anni il relativo periodo di
effettiva permanenza nella sede  di  prima  destinazione,  escludendo
anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi
presso  sedi  con  dotazioni  organiche  complete;  prevedere  che  i
trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui
al  comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e  che
il  personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia
sottoposto a  mobilita'  d'ufficio  e,  qualora  non  ottemperi,  sia
collocato  in  disponibilita'  ai  sensi dell'art. 72 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello  Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
  s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la
disciplina del trasferimento di azienda  di  cui  all'art.  2112  del
codice  civile  si  applica anche nel caso di transito dei dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate  o  consortili  a
societa'  private  per  effetto  di  norme di legge, di regolamento o
convenzione, che  attribuiscano  alle  stesse  societa'  le  funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
  t)  prevedere  una  organica  regolamentazione  delle  modalita' di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,  espletando,
a  cura  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici
per  profilo  professionale,  da  espletarsi  a  livello   regionale,
abilitanti   all'impiego  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  ad
eccezione delle regioni, degli enti locali e  loro  consorzi,  previa
individuazione  dei profili professionali, delle procedure e tempi di
svolgimento dei concorsi, nonche' delle  modalita'  di  accesso  alle
graduatorie  di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche,
prevedendo  altresi'  la  possibilita',  in  determinati   casi,   di
provvedere  attraverso  concorsi  per  soli titoli o di selezionare i
candidati    mediante   svolgimento   di   prove   psico-attitudinali
avvalendosi  di  sistemi   automatizzati;   prevedere   altresi'   il
decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
  u)  prevedere  per  le  categorie protette di cui al titolo I della
legge 2 aprile 1968, n. 482,  l'assunzione,  da  parte  dello  Stato,
delle  aziende  e  degli  enti  pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento  sulla  base  delle  graduatorie
stabilite  dagli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
occupazione;
  v) al fine di assicurare una migliore  efficienza  degli  uffici  e
delle  strutture  delle  amministrazioni  pubbliche in relazione alle
rispettive  inderogabili  esigenze  funzionali,  prevedere   che   il
personale   appartenente  alle  qualifiche  funzionali  possa  essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di  flessibilita',  per  lo
svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica
funzionale immediatamente inferiore;
  z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione,
anche  d'ufficio,  del personale docente soprannumerario delle scuole
di ogni ordine e grado in posti  e  classi  di  concorso  diversi  da
quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio  di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e'
consentito   purche'   in   possesso   di   idonea   abilitazione   e
specializzazione,   ove  richiesta,  secondo  la  normativa  vigente;
prevedere il passaggio del personale docente in  soprannumero  e  del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici   scolastici   regionali   e  provinciali,  a  domanda,  nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali  e  nelle  sedi  che
presentino  disponibilita'  di  posti,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche    dei    ruoli     dell'amministrazione     centrale     e
dell'amministrazione   scolastica   periferica  del  Ministero  della
pubblica istruzione previste cumulativamente  dalle  tabelle  A  e  B
allegate  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
  aa)  prevedere  per  il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale,  con  verifica  finale,  aventi
valore  abilitante,  l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli
di studio  posseduti  al  fine  di  rendere  possibile  una  maggiore
mobilita'  professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai  fenomeni  di  diminuzione  della  popolazione  scolastica  e   ai
cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di  insegnamento;
prevedere nell'ambito delle trattative  contrattuali  l'equiparazione
della  mobilita'  professionale  (passaggi  di cattedra e di ruolo) a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i
posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni  in
ruolo  nel  senso  di  rendere disponibili per le immissioni in ruolo
solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun
anno scolastico;
  bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni
organiche aggiuntive per le scuole  materne  e  per  gli  istituti  e
scuole  d'istruzione  secondaria ed artistica, fino al raggiungimento
del 3 per cento della consistenza  organica,  a  modifica  di  quanto
previsto  dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  sopprimere,  con
decorrenza  dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo
dell'art.  14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e  prevedere
norme  dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni
che autorizzano l'impiego del  personale  della  scuola  in  funzioni
diverse   da  quelle  di  istituto;  conseguentemente  dovra'  essere
prevista  una  nuova  regolamentazione   di   tutte   le   forme   di
utilizzazione  del  personale  della scuola per garantirne l'impiego,
anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita'  di
particolare  utilita'  strettamente  attinenti al settore educativo e
per fini di istituto anche culturali previsti  da  leggi  in  vigore.
Tale  nuova  regolamentazione  potra'  consentire  una  utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
  cc) prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico  aggiuntivo  siano
destinate  prevalentemente  alla  copertura  delle supplenze annuali.
Cio' nell'ambito delle quote attualmente  stabilite  per  le  diverse
attivita'  di  cui  all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
  dd)  procedere  alla   revisione   delle   norme   concernenti   il
conferimento  delle  supplenze  annuali e temporanee per il personale
docente,  amministrativo,  tecnico  ed   ausiliario   prevedendo   la
possibilita'  di  fare  ricorso  alle  supplenze  annuali solo per la
copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai  quali
non  sia  comunque  assegnato  personale ad altro titolo per l'intero
anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee
al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze  di  servizio;
procedere  alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione
del personale docente che riprende servizio  dopo  l'aspettativa  per
infermita'  o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei
cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed
a seguito di un periodo di assenza non inferiore  a  novanta  giorni,
viene  confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica
e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe
sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
  ee) procedere alla revisione, nell'ambito  dell'attuale  disciplina
del  reclutamento  del  personale  docente  di  ruolo, dei criteri di
costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al  fine
di  realizzare  obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento
complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso
mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di  concorso  ed
il  maggior  decentramento  possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti  delle  commissioni
fra  il  personale  docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  18  agosto  1986,  e
successive  modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi  non  optino
per  l'esonero  dal  servizio  di insegnamento. La corresponsione dei
citati compensi deve comunque comportare  una  adeguata  economia  di
spesa   rispetto   agli  oneri  eventualmente  da  sostenere  per  la
sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
  ff) procedere alla revisione, nell'ambito  dell'attuale  disciplina
del  reclutamento  del  personale  docente  di  ruolo, delle relative
procedure di concorso,  al  fine  di  subordinarne  l'indizione  alla
previsione  di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto  riguarda  le  accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
  gg) prevedere l'individuazione  di  parametri  di  efficacia  della
spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema
scolastico  con  particolare  riguardo  alla  effettiva fruizione del
diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'  scolastica,
agli  abbandoni  e  al  non  adempimento  dell'obbligo,  individuando
strumenti efficaci per il loro superamento;
  hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione  della
legge  10  aprile  1991,  n.  125,  in  tutti  i settori del pubblico
impiego;
  ii)   prevedere   l'adeguamento   degli   uffici   e   della   loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti
dei  cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
  ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   eletti   al
Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali
sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la  durata  del
mandato.  Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e
del trattamento di quiescenza e di previdenza;
  mm) al fine del completamento  del  processo  di  informatizzazione
delle  amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione
dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della
normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari,  prevedendo
altresi'  la  definizione  dei  relativi  standard  qualitativi e dei
controlli di efficienza e  di  efficacia;  procedere  alla  revisione
delle  relative  competenze  e  attribuire  ad  un apposito organismo
funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione  degli
investimenti  in  materia  di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
  2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti  legislativi
in   esso  previsti  costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi
dell'art.   117  della  Costituzione.  I  principi  desumibili  dalle
disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  altresi' per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano   norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
Repubblica.
  3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze  statutarie  in
materia,  le  norme  di  attuazione  e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva,  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  la
disciplina  vigente  sul  bilinguismo  e  la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
  4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  il  Governo  trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui  al
comma   1   al  fine  dell'espressione  del  parere  da  parte  delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al  presente
articolo.    Le  Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla
data di trasmissione.
  5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  determinati  dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4,
potranno  essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
  (e)  Parole  inserite  dall'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
  (f) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per  il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa". Si riporta il testo del relativo art. 11, comma 4:
  "4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,  alle
disposizioni   della   presente  legge  recanti  principi  e  criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni,
possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo,
in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene  ai  principi
contenuti  negli  articoli  97  e  98  della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita'
di  direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica
degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione  al  lavoro
pubblico  delle  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi sui
rapporti di lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni  di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
   b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla  lettera
a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  interministeriale presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  articolato  in  modo   da
garantire la necessaria specificita' tecnica;
   c)   semplificare   e   rendere   piu'  spedite  le  procedure  di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
e'  conferita  la  rappresentanza  negoziale  delle   amministrazioni
interessate  ai  fini  della  sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali,   anche   consentendo   forme    di    associazione    tra
amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
   d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto  salvo  quanto  previsto
per  la  dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e
stabiliscano   altresi'   una   distinta  disciplina  per  gli  altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
ricerca;
   e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di  contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun
ambito  di  contrattazione  collettiva  le pubbliche amministrazioni,
attraverso   loro  istanze  associative  o  rappresentative,  possano
costituire un comitato di settore;
   f)  prevedere  che,  prima  della  definitiva  sottoscrizione  del
contratto  collettivo,  la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN  sottoposta,  limitatamente   alla   certificazione   delle
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'art.  1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni,  alla  Corte  dei  conti, che puo' richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre  esperti,  designati,
per  ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del  tesoro;  prevedere  che  la Corte dei conti si pronunci entro il
termine di quindici giorni, decorso il  quale  la  certificazione  si
intende  effettuata;  prevedere  che  la  certificazione  e  il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e,  nel  caso  di
amministrazioni  statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici
giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del  consiglio
direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione  definitiva;
prevedere  che,  in  ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per
consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
completate  entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
   g) devolvere, entro il  30  giugno  1998,  al  giudice  ordinario,
tenuto   conto   di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  tutte  le
controversie relative ai rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni,  ancorche' concernenti in via incidentale
atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione,
prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di carattere
generale atte a prevenire  disfunzioni  dovute  al  sovraccarico  del
contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione  della  giurisdizione  del  giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese   quelle   relative   al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
   h)  prevedere  procedure  di  consultazione  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei  relativi  comparti
prima  dell'adozione  degli  atti  interni  di  organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
   i)  prevedere  la  definizione  da  parte  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le modalita' di  raccordo  con  la  disciplina  contrattuale  delle
sanzioni  disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da  parte  delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
costituzione  da  parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo degli organismi stessi con il  Dipartimento  della  funzione
pubblica".